Oltre che sulle misure della pensione anticipata, – riassumibili nella formula di Quota 103 – la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’altra importante novità: un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa per coloro che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto i requisiti di uscita anticipata.
Pensione anticipata o incentivo? Spieghiamo meglio
Molto semplicemente, i lavoratori con i requisiti per la pensione anticipata (raggiunti entro il 31 dicembre 2023) che decidono di restare a lavoro, potranno beneficiare di un bonus che accresce lo stipendio netto.
L’aumento di stipendio viene concesso dall’agevolazione dal momento che la quota, dovuta a titolo di contribuzione a carico del lavoratore, si riverserebbe nella retribuzione netta piuttosto che all’ente di previdenza.
In altre parole, il lavoratore interessato potrà decidere se:
- Proseguire con il versamento dei contributi a suo carico (relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l’importo della pensione futura);
- Ottenere l’incentivo (rinunciando, ai fini pensionistici, all’accredito contributivo della quota a suo carico, in relazione al periodo interessato dall’opzione e ottenere, piuttosto, il valore della quota medesima in busta paga).
In quest’ultimo caso, ovvero laddove il dipendente voglia proseguire l’attività lavorativa, il versamento in proprio favore della quota potrà essere richiesta direttamente al datore di lavoro.
Vantaggi per il datore di lavoro
Laddove il collaboratore decida di proseguire con l’attività lavorativa, al datore viene meno ogni obbligo di versamento contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive alla medesima, a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio alla facoltà. Con la stessa decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del dipendente che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, è la stessa che viene, – come detto in precedenza – interamente corrisposta al lavoratore.
Attenzione!
Così come è stato previsto per le pensioni Quota 100 e Quota 102, la Legge di Bilancio 2023 sancisce che la Quota 103 non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente stabilita a 67 anni, in base all’art.24, co. 6, D.L. n. 201/2011).
Fino al raggiungimento dell’età pensionabile è possibile percepire, nel periodo di godimento della prestazione sperimentale agevolata, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui l’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi.
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