Per quanto riguarda l’ingresso degli animali nelle varie strutture, siano queste di natura privata o pubblica, esistono delle norme sancite sia a livello nazionale che locale.
Alla luce di questo, pertanto, la libertà di portare sempre con sé il proprio animale da compagnia può subire determinate restrizioni. Vediamo quali, dove e in quali modalità…
Ecco cosa sancisce la legge per quanto riguarda gli animali e i luoghi pubblici o privati
Il Regolamento della polizia veterinaria, a livello nazionale, ha stabilito che i cani possono essere condotti nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico solo se sono tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola. Le stesse modalità valgono anche sopra i mezzi di trasporto pubblici.
In maniera analoga, recentemente, anche il Ministero della Salute ha ribadito la libertà di accesso agli animali nelle strutture aperte al pubblico, come bar o ristoranti, sempre a condizione che siano muniti di guinzagli e museruola. (In base a quanto è possibile leggere nel manuale della FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi).
Ma cosa si intende con “aperti al pubblico”? In questo senso, facciamo riferimento a quelle strutture che, benché di natura privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso, – e di limitazione – stabilite dal proprietario o gestore.
Oltre alla condizione obbligatoria relativa al guinzaglio e alla museruola, vige il divieto che il cane (o l’animale in generale) entri in contatto con gli alimenti.
Pertanto, non è possibile condurre i nostri amici a quattro zampe nei luoghi preposti alla preparazione, manipolazione, trattamento o conservazione degli alimenti (Regolamento n. 852/2004/CE). Q
Questo, ovviamente, per evitare qualsiasi forma di contaminazione con gli alimenti stessi.
Sempre riguardo a questo punto, possono esistere regolamenti locali che autorizzano l’ingresso degli animali negli spazi di vendita. In questi casi, spetta allo stesso esercente garantire che gli animali non entrino in contatto diretto o indiretto con gli alimenti. Siano questi sfusi o confezionati.
Insomma, possiamo dire che non esiste un divieto assoluto di ingresso ai cani negli esercizi commerciali, purché vengano rispettate particolari cautele così da garantire sempre l’igiene e la sicurezza.
Quanto può vietare l’ingresso agli animale un gestore commerciale?
Dobbiamo tenere a mente che il gestore di una struttura aperta al pubblico può sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali, in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico.
Nonostante questo, è sempre possibile informarsi circa l’esistenza di particolari dettami preposti, ad esempio, dai Comuni. In certi casi, infatti, i gestori di esercizi commerciali che vogliono esercitare il suddetto diritto, devono richiedere e ottenere l’autorizzazione che, di fatto, “avalli” il divieto di ingresso agli animali.
Una volta ottenuta tale autorizzazione, gli stessi sono obbligati ad esporre visibilmente uno specifico cartello che avvisa che gli animali non sono ammessi.
Possono essere condotti i cani nei parchi pubblici?
Stando a quanto stabilito dai giudici dei Tribunali amministrativi, risultano illegittime le ordinanze comunali che dispongono il divieto di ingresso dei cani nei giardini pubblici.
Tale divieto è, infatti, considerato un limite eccessivo alla libertà di circolazione delle persone. Secondo gli stessi giudici, basterebbero un miglioramento dei controlli e un’effettiva applicazione di sanzioni a carico dei detentori dei cani qualora non rispettino qualora non rispettino le regole in merito (museruola e guinzaglio) o non rimuovano tempestivamente le eventuali deiezioni.
Eccezione alla regola
Si ricorda che, per quanto riguarda i cani-guida dei non vedenti, è previsto l’obbligo per i titolari di esercizi aperti al pubblico di farli accedere anche senza museruola (L. 37/1974).
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