La tredicesima mensilità, anche conosciuta come “gratifica natalizia”, è un compenso economico aggiuntivo che i dipendenti ricevono con la busta paga di dicembre. Ma scopriamola più nel dettaglio.
Che cos’è la tredicesima mensilità?
Come suggerisce il nome, la tredicesima è una mensilità aggiuntiva della retribuzione, che va ad aggiungersi ai regolari 12 stipendi annuali. Tale obbligo di corresponsione è stato introdotto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del 05/08/1937, inizialmente solo per gli impiegati dell’industria. Con il d.P.R. n. 1070/1960, tale beneficio viene esteso nei confronti di tutti i dipendenti.
A chi spetta?
Il beneficio aggiuntivo rappresentato dalla tredicesima spetta, quindi, a tutti i dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, sia pubblici che privati. Non solo: lo stesso beneficio viene corrisposto ai lavoratori domestici (badanti, colf, baby sitter, ecc…) e ai pensionati, seppure con pensione minima o titolari di assegno sociale. Anche coloro che percepiscono una pensione di reversibilità, a parte nei casi in cui venga ancora svolta un’attività lavorativa, spetta la tredicesima.
Diversamente, non possono godere di questo beneficio i lavoratori parasubordinati co.co.co., a progetto o autonomi, oltre a coloro che percepiscono l‘assegno di accompagnamento. La tredicesima, inoltre, non matura neanche laddove viene percepita un’indennità di disoccupazione o durante il periodo di cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria).
Quando e come si calcola?
Innanzitutto, è bello sapere che questa viene generalmente calcolata e corrisposta prima di Natale. Ad ogni modo, il suo effettivo calcolo, la sua maturazione e la data precisa di corresponsione viene definita, di volta in volta, dai vari CCNL di categoria.
A grandi linee, possiamo dire che l’ammontare della tredicesima corrisponda all’importo della retribuzione globale mensile. Nella stessa, vengono considerate tutte le voci fisse riportate nel cedolino (es. indennità di contingenza, minimo contrattuale/paga base tabellare, indennità a carattere continuativo, eventuali superminimi, scatti di anzianità, ecc.); elementi di retribuzione variabile (tranne quando questi vengono corrisposti con continuità), non vengono considerati nel calcolo della tredicesima (es. riconoscimento del lavoro straordinario, notturno e festivo, indennità per ferie non godute, premi o gratifiche annuali, i rimborsi spese).
Per coloro che percepiscono una paga oraria, invece, l’importo della tredicesima viene calcolato moltiplicando la quota oraria per un determinato coefficiente riportato nei contratti collettivi.
Generalmente, quindi, per ogni mese di lavoro effettivo svolto dal dipendente (da gennaio a dicembre) viene messa da parte una somma (rateo), che equivale a 1/12 della busta paga mensile. È in questo modo che viene accumulato l’intero importo che verrà, poi, versato a dicembre sotto forma di tredicesima, appunto.
Può anche succedere che il datore di lavoro e il dipendente si accordino affinché tale pagamento del singolo rateo venga corrisposto ogni mese con la busta paga. Questo accade, in particolare, nei casi di contratti a chiamata o lavori intermittenti o a domicilio.
Nei casi in cui il rapporto di lavoro si esaurisca prima dei 12 mesi, al dipendente spetterà comunque la quota della propria tredicesima maturata fino al momento della cessazione della mansione. Generalmente, i contratti collettivi valutano come “mese intero” tutti quelli in cui il dipendente abbia lavorato almeno 15 giorni di calendario.
Come matura?
La tredicesima matura a seconda delle circostanze.
Rientrano, così, nel suo calcolo i periodi di ferie, i riposi annuali, le assenze per assistenza a un familiare con 104, la malattia e l’infortunio sul posto di lavoro; durante i congedi matrimoniali e per maternità anticipata e obbligatoria.
Non rientrano, invece, nel calcolo la maternità facoltativa, i giorni di congedo parentale, assenze per sciopero o ingiustificate, per malattia dei figli, oltre che per permessi e aspettative non retribuite.
In caso di lavoro part-time, la somma matura in modo proporzionale al lavoro svolto dal dipendente, calcolato rispetto al lavoro full time. Laddove il rapporto di lavoro venga trasformato (da part-time a tempo pieno o viceversa) durante il corso dell’anno, il calcolo della tredicesima avverrà attraverso la somma degli importi maturati distintamente nei due periodi.
Per i lavoratori domestici la situazione si fa ancora più variegata. Per questo motivo, l’INPS reso disponibile un simulatore per il calcolo della tredicesima.
I pensionati, infine, vedranno maturare la propria tredicesima in base al numero di ratei pensione ricevuti durante l’anno.
Quanto viene tassata la tredicesima?
Come ci possiamo bene immaginare, anche la tredicesima è soggetta a tassazione (contributi previdenziali INPS e trattenute fiscali IRPEF). In questo caso, inoltre, non vengono applicate le detrazioni previste per il lavoratore dipendente e per i familiari a carico. È proprio questa la ragione per cui la tredicesima, rispetto allo stipendio previsto mensilmente, risulta inferiore (circa 85-90% dello stipendio).
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