Ci siamo: i lavoratori dipendenti che dal 1° luglio 2019 vorranno continuare a percepire gli assegni familiari dovranno fare domanda attraverso una nuova modalità di richiesta, che non sarà più la compilazione cartacea da consegnare in azienda. A questo proposito, ricordiamo che il periodo di validità della modulistica cartacea è scaduto lo scorso 30 giugno.
Dal 1° aprile, infatti, è stato fatto obbligo di presentare la domanda ANF direttamente all’Inps per via telematica, collegandosi al sito www.inps.it, – se in possesso di PIN dispositivo o credenziali SPID. Se sprovvisti di PIN o SPID, invece, tramite Patronati e intermediari abilitati, consulenti del lavoro e commercialisti.
Come comunicato dall’Inps con la circolare n. 45 del 20 marzo 2019, la Domanda Assegni familiari potrà essere presentata attraverso il modulo ANF/DIP SR 16 online.
[Leggi anche: Assegni familiari: nuove modalità per richiederli dal 1° aprile 2019]
La nuova richiesta, una volta inoltrata online, avrà validità dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020. Essa, ad ogni modo, riguarda solo i lavoratori dipendenti in aziende attive nel settore non agricolo.
Data l’obbligatorietà di tale domanda nelle suddette modalità, in caso di mancata presentazione da parte del lavoratore, il datore di lavoro non potrà anticipare il pagamento degli assegni per il nucleo familiare in busta ed il lavoratore non avrà diritto al regolare pagamento dell’importo degli assegni familiari spettante.
Le novità, però, non si fermano solo alla nuova modalità di richiesta ANF, ma anche il calcolo dell’importo spettante. Questo, infatti, sempre dal 1° aprile 2019, verrà effettuato direttamente dall’Inps, – e non più dal datore di lavoro.
Quindi l’Inps, – in base alla domanda online del lavoratore dipendente, dei redditi e della relativa composizione del nucleo familiare, ecc – dovrà comunicare al datore di lavoro l’accoglimento della richiesta e l’importo massimo. Il calcolo effettivo, in base alle tabelle ANF 2019/2020, sarà sempre effettuato dal datore di lavoro.
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