LA TREDICESIMA
La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva rispetto allo stipendio mensile spettante per i dodici mesi. E’ considerata una retribuzione indiretta ovvero che il lavoratore riceve una volta nell’arco dei dodici mesi. I contratti collettivi disciplinano la modalità di calcolo e il termine entro il quale deve essere corrisposta. La tredicesima spetta in misura intera quando il lavoratore ha lavorato l’intero anno che va dal gennaio a dicembre.
Ci sono delle assenze che comunque garantiscono la maturazione dell’intero importo di tredicesima ovvero:
- Assenza obbligatoria per maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione anticipata .
- Riposi giornalieri per allattamento.
- Congedo matrimoniale.
- Malattia nei limiti del periodo di conservazione del posto.
- Infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto.
- Cassa integrazione guadagni ad orario ridotto.
- Altre assenze comunque retribuite come ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro e permessi retribuiti.
- Altri eventi con le medesime caratteristiche.
La tredicesima invece non matura nei seguenti casi:
- Eventuale periodo di aspettativa facoltativa dal lavoro, successivo a quello fissato dal contratto per la conservazione del posto per malattia, malattia professionale e infortunio.
- Periodi di congedo parentale o assenza facoltativa successivi al puerperio o all’ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
- Assenze per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni.
- Permessi di cui alla legge 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap.
- Congedo per eventi particolari.
- Cassa integrazione guadagni a zero ore.
- Aspettativa e permessi non retribuiti.
- Sciopero.
- Assenze ingiustificate.
- Sospensioni dal lavoro dovute a motivi disciplinari.
- Servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo e richiamo alle armi
Quindi se il lavoratore ha scioperato nell’anno per 8 ore, tale assenza sarà decurtata proporzionalmente dalla tredicesima dovuta; ipotizzando maturata una tredicesima di 1200,00 euro e 8 ore di assenze per sciopero, l’importo effettivamente corrisposto sarà pari 1195,38. L’importo da detrarre si ottiene moltiplicando l’ammontare della tredicesima per il rapporto fra le ore si sciopero non retribuite (8) e l’ammontare annuo delle ore lavorative (2080 corrispondenti a 40 ore per 52 settimane annue)
Se il lavoratore è stato assunto nel corso dell’anno ma tredicesima maturerà in proporzione al periodo lavorato, quindi il lavoratore che ha lavorato l’intero anno avrà diritto a 12/12 di tredicesima invece se è stato assunto ad esempio il 01 marzo avrà diritto nel mese di dicembre a percepire 10/12 dell’intero importo.
Esempio: l’ammontare della tredicesima riferita a 12 mesi di lavoro è pari ad euro 1200,00, il lavoratore assunto il 01/03 avrà diritto a percepire euro 1000,00 (1200/12*10).
Gli elementi della retribuzione che formano la base di calcolo della tredicesima sono quelle voci che formano la retribuzione globale di fatto o comunque tutte quelle voci che vengono corrisposte continuativamente con la retribuzione.
La tredicesima è assoggettata a contribuzione previdenziale e fiscale; l’IRPEF trattenuta è al lordo delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente e carichi familiari.
Non spettano neppure l’assegno per nucleo familiare e il bonus Renzi.
In caso di lavoro part-time la tredicesima matura in proporzione all’orario svolto.
Di seguito vi proponiamo un video in cui viene spiegato come matura la tredicesima:
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