Non c’è ancora niente di effettivo, ma molte sono le novità contenute nel Ddl del ministero del Lavoro, licenziato il 1° maggio dal consiglio dei ministri. Dopo tanta attesa, inizia l’iter di approvazione alla Camera, che interviene su molteplici aspetti del rapporto di lavoro. Dalle dimissioni dei lavoratori, agli ammortizzatori sociali, alla sicurezza sul lavoro: molti sono o i punti che potrebbero fortemente interessare lavoratori e aziende.
Che cosa contiene il nuovo DDL?
Il differente testo, per adesso a disposizione, comprende 23 articoli che spaziano in diversi ambiti. Alcune disposizioni incidono su aspetti sostanziali del rapporto di lavoro – come le norme sulle assenze ingiustificate, le dimissioni e il periodo di prova – altre in materia di previdenza ampliano l’incompatibilità tra cassa integrazione e svolgimento dell’attività lavorativa, oltre a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi da parte del contribuente.
Gli aspetti-chiave del Nuovo DDL Lavoro
In vista della possibile approvazione definitiva del provvedimento, abbiamo voluto raccogliere una sintesi delle principali novità che potrebbero interessare aziende e lavoratori.
Assenze ingiustificate e dimissioni (art. 9)
Tra le principali novità in tema di rapporti di lavoro, il nuovo DDL dispone che:
- in ipotesi di assenza ingiustificata prolungata oltre il termine indicato dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro
- oppure in ipotesi di assenza maggiore di 5 giorni, per tutte le situazioni di mancanza di apposita disposizione contrattuale,
Lo stesso rapporto lavorativo si intende risolto per volontà del lavoratore e, soprattutto, non vale la disciplina relativa alla NASpI e al cosiddetto Ticket Naspi.
La norma intende combattere una pratica largamente diffusa da lavoratori che, per ottenere la NASPI, si assentano illegittimamente.
Periodo di prova per i lavoratori a termine (art. 6)
Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva,
- La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro.
- La durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Cassa integrazione e attività lavorativa (art. 3)
Nel caso in cui venga accertato un lavoro non reso noto all’INPS durante la cassa integrazione, questa verrà sospesa.
Nella stessa bozza del DDL, si prevede la compatibilità del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata, a patto che il lavoratore stesso ne dia comunicazione preventiva all’Inps. Inoltre, durante il periodo di differente occupazione, il lavoratore originariamente sottoposto a detto ammortizzatore sociale non ha diritto al relativo trattamento integrativo. Si decade dal trattamento di integrazione salariale, in caso di assenza di comunicazione preventiva all’Inps dell’avvio del nuovo lavoro.
Rapporto INPS – Contribuente (art. 14)
In merito agli obblighi contributivi, al fine di introdurre nuove forme di comunicazione con i contribuenti volte a semplificare gli adempimenti e favorire l’assolvimento degli obblighi contributivi, oltre alla regolarizzazione spontanea di anomalie , errori o omissioni, l’ INPS potrà mettere a disposizione del contribuente informazioni a lui riferibili trasmettendogli una comunicazione per le dovute correzioni. Entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione, il contribuente potrà segnalare all’ Istituto eventuali elementi , fatti e circostanze riferiti alla comunicazione stessa. Ove entro tale termine, provveda alla regolarizzazione e, nei successivi 30 giorni, al versamento dei contributi dovuti, sarà ammesso al pagamento della sanzione civile ridotta in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta.
Pagamento rateale debiti contributivi (art. 15)
Dal 1° gennaio 2025 il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL, se non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, passa da 24 a 60 mesi. La definizione dei requisiti , criteri e modalità del pagamento vengono rinviati all’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’ Economia e Finanze.
Accertamenti d’ufficio INPS (art. 16)
Il Disegno di legge prevede anche un potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo, e della riscossione degli importi omessi anche attraverso accertamenti d’ufficio con la consultazione di banche dati dell’ Istituto e di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine viene previsto che gli uffici possano invitare i contribuenti a comparire, di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie ed esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, nonché invire ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con cui abbiano intrattenuto rapporti.
Ape sociale e precoci (art. 20)
La bozza di decreto uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso possono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
Salute e sicurezza sul posto di lavoro (art. 2)
Sono diverse le modifiche proposte al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra queste sono da menzionare:
- la possibilità che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici – biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, possa tenere conto delle risultanze di accertamenti già effettuati dal lavoratore purchè riportati nella copia della cartella sanitaria in suo possesso.
- altre modifiche riguardano l’adibizione di locali sotterranei o semi – sotterranei a luoghi di lavoro, consentita solo previa comunicazione all’ ispettorato del lavoro, a condizione che le lavorazioni non comportino emissioni di agenti nocivi e con idonei requisiti di areazione, illuminazione e microclima.
- viene inoltre rivista la composizione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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