Quando parliamo di Superbonus, ci riferiamo alla maxi-detrazione introdotta col decreto Rilancio (articolo 119). Come si può leggere, questa è un’agevolazione che si applica “al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”, quindi apparentemente riservata alle persone fisiche, – oltre a cooperative di abitazione, condomìni, case popolari, associazioni e società sportive dilettantistiche, cooperative di abitazione, enti del Terzo settore e ONLUS.
Quindi le imprese sono completamente escluse dalla possibilità di usufruire di questo beneficio? Non esattamente. Noi dello Studio Pieri vogliamo mostrarvi i casi in cui anche le aziende possono usarlo e le regole per poterlo fare.
Superbonus 110% per i soggetti titolari di impresa e gli esercenti arti e professioni
Il Superbonus 110% consiste in una maxi detrazione dalle imposte sui Redditi pari al 110% delle spese effettuate per interventi di riqualificazione su unità immobiliari destinate ad uso abitativo.
Attraverso una lettura analitica della relativa norma oppure, molto più facilmente, consultando le Faq pubblicate dal MEF (Ministero Economia e Finanze), è possibile rintracciare le eccezioni a questa regola generale. Eccezioni che, ovviamente, giocano a favore delle imprese.
Ne deriva che i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, “possono usufruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomini”.
Quindi, aldilà del fatto che l’immobile sia strumentale all’impresa o un immobile merce o semplicemente posseduto a titolo patrimoniale (purché più della metà della superficie totale del condominio sia destinata a uso abitativo), la detrazione spetta anche all’imprenditore, al professionista o al lavoratore autonomo.
Anche i soggetti IRES (esempio: le società), benché non possano beneficiare del bonus in modo autonomo e diretto, possono però usufruirne per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni dei condomini, avendo partecipato alle spese. Questo perché, tali interventi, vanno a migliorare lo stabile nel suo complesso, senza avere un impatto diretto sull’unità abitativa specifica.
Superbonus 110%: periodo in cui sarà possibile richiederlo
In base al comma 1 dell’articolo 119 del DL 34/2020, come convertito dalla Legge 77/2020, il Superbonus spetta per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il periodo fiscale in cui imprenditori ed esercenti arti e professioni potranno usare la detrazione, diversamente dalle persone fisiche, fa riferimento alle fasce temporali di imposta di “sostenimento delle spese”. Individuare il periodo esatto di imposta, così da poter beneficiare del Superbonus, è quindi essenziale per il suo uso legittimo.
Per differenziare le spese del 2020 rispetto a quelle sostenute nel 2021, i soggetti con un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare dovranno considerare i “periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021”.
Per poter usufruire del super bonus 110% correttamente è altresì importante tenere a mente le distinzioni vigenti in base al tipo di contribuente (i lavoratori autonomi, i professionisti e gli enti non commerciali; e poi le imprese e imprese minori).
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