Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella notte tra martedì e mercoledì, ha firmato il decreto legge, – definito da Conte “Cura Italia”. Si tratta del primo provvedimento, in vigore da subito, contenente una serie di misure economiche e di altro tipo per affrontare l’emergenza Coronavirus.
All’interno si prevede uno stanziamento di 25 miliardi di euro per il 2020 e viene posto il tema del mantenimento del posto di lavoro, della competitività aziendale, intesa come “capacità a rialzarsi”, dei congedi parentali fino ai rimborsi per gli eventi annullati.
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: ammortizzatori, sostegno del reddito e divieto di licenziamento
– Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (Art. 19)
- I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020 e, in ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, dalla quale siamo in attesa di istruzioni.
- Un altro ammortizzatore concesso è il CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) che è concesso per le attività di cui sotto:
– Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (Art. 21):
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, per i quali è in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
– Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (Art. 22):
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Relativamente al campo d’applicazione del presente articolo si ricomprendono le aziende che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ma non a quella ordinaria.
L’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti
Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 esclusivamente ai dipendenti già in forza e può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori).
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Non è richiesto ai beneficiari un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Non è prevista contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni.
Restano ferme le disposizioni introdotte dal decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. in materia di cassa integrazione in deroga previste sia per i comuni della cosiddetta “zona rossa” che per le regioni della “zona gialla”. A tal proposito, in attesa di successivi chiarimenti, si ipotizza la cumulabilità delle suddette prestazioni, ovviamente per i datori di lavoro che rientrano nel campo d’applicazione di entrambe le misure.
Ad ogni modo, è opportuno attendere delibera regionale.
– Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19 (Art. 23):
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e relativa contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Fermo restando quanto previsto circa l’indennità in questione, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa all’indennità di cui sopra, e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni.
Il bonus baby-sitting è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
– Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Art. 24):
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
– Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (Art. 26):
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 aprile ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale sono posti a carico dello Stato.
– Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) (Art. 28):
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.
In base a quanto previsto dal suddetto articolo e dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto si ipotizza che l’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 sia riferita anche ai lavoratori stagionali ai sensi della normativa vigente, delle imprese di pubblico esercizio. Si attendono ulteriori chiarimenti in merito da parte degli istituti competenti.
– Indennità lavoratori dello spettacolo (Art. 38):
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che non hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.
– Diritto di precedenza lavoro agile (Art. 39)
Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
– Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (Art. 46):
Dall’entrata in vigore del decreto, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:
– per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del personale (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
– per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604).
2. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dall’emergenza epidemiologica in atto sull’economia nazionale.
A tal fine, la disposizione in commento propone ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell’articolo 25 del DL n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo, non più circoscritta alle sole “zone rosse”, ma improntata in un’ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.
Tra le diverse misure, a mero titolo esemplificativo, è previsto che, per la durata di 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020:
– la garanzia sia concessa a titolo gratuito (le commissioni per l’accesso al fondo vengono tradizionalmente ribaltate dal finanziatore al beneficiario, conseguentemente la loro eliminazione comporta un minor costo al credito d’impresa);
– l’importo massimo garantito per singola impresa sia elevato a 5 milioni di euro (nel rispetto della disciplina UE) così da dare nuova capacità anche alle imprese che hanno esaurito spazi di garanzia sul Fondo;
– l’ammissibilità alla garanzia del Fondo di finanziamenti a fronte di garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
– Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63):
Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
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