Conferire il Trattamento di Fine Rapporto alla previdenza complementare consente al lavoratore di maturare un livello adeguato di tutela pensionistica. Non solo. Dall’altro lato, – cioè quello del datore di lavoro – si riscontrano vari vantaggi che incidono sul costo del lavoro sostenuto.
TFR: quanto può risparmiare il datore di lavoro?
Come abbiamo detto, il TFR costituisce per il datore di lavoro un componente del costo del lavoro. Nel caso in cui questo venga conferito a un Fondo Pensione, sorge la possibilità di risparmiare sul costo legato al versamento al Fondo di Garanzia INPS dello 0,20% sulle retribuzioni e sulla rivalutazione annuale di legge.
Ma facciamo un piccolo passettino indietro.
Che cos’è, brevemente, il TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto è un elemento della retribuzione a erogazione differita che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa. La maturazione di questo avviene mensilmente con riferimento ad una quota della retribuzione che su base annuale viene assoggettata a rivalutazione applicando un tasso calcolato sulla base dell’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Coloro che possono destinare il TFR ai fondi pensione, sono le seguenti categorie di lavoratori subordinati:
- Lavoratori dipendenti (privati e pubblici);
- Soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro.
Il trattamento di fine rapporto riguarda qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato (tra cui i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova, nei periodi di mancata prestazione lavorativa a seguito di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, CIG o CIGS.
Vantaggi per il datore di lavoro
L’azienda che offre ai suoi collaboratori una forma di previdenza complementare può godere di una serie di vantaggi fiscali concessi dalla normativa di riferimento.
Tra questi:
- Contribuzioni del datore di lavoro: queste sono soggette al solo versamento di un contributo di solidarietà del 10%;
- Esenzione della rivalutazione annua del TFR: ogni datore di lavoro è tenuto secondo il Codice Civile (art. 2120) a rivalutare annualmente la quota di TFR maturata dal lavoratore e trattenuta in azienda dell’1,50% più il 75% dell’indice dei prezzi al consumo calcolato annualmente dall’ISTAT. Questa rivalutazione si applica al totale di TFR maturato (comprensivo delle rivalutazioni degli anni precedenti), trattenuto dall’azienda e non versato a forme di previdenza complementare. Di conseguenza l’azienda si ritroverebbe a sostenere ulteriori costi rispetto a quelli già calcolati nel corso degli anni precedenti.
Se il TFR viene per contro versato dal dipendente ad una forma di previdenza complementare, viene meno per il datore di lavoro, l’obbligo di rivalutare il TFR maturato. Il TFR verrà così accantonato e investito in uno strumento di risparmio a lungo termine, volontario e fiscalmente agevolato dallo Stato con lo scopo di disporre alla fine della vita lavorativa di maggiori disponibilità in modo da integrare le prestazioni pubbliche mantenendo un adeguato tenore di vita;
- Esenzione dall’obbligo di versamento al Fondo di Garanzia gestito dall’INPS: il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto, gestito dall’INPS, interviene per pagare il TFR del lavoratore nel caso di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro. Il Fondo di Garanzia INPS è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile dei propri dipendenti. L’azienda i cui i flussi di TFR siano destinati a forme di previdenza complementare è esonerata da quest’obbligo;
- Deduzione dal reddito d’impresa: è deducibile dal reddito d’impresa l’importo pari al 4% dell’ammontare del TFR destinato ogni anno a forme pensionistiche complementari per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Per le imprese con meno di 50 addetti l’importo deducibile è pari al 6 %. Si specifica che tale vantaggio opera solo in presenza di utili generati dall’azienda;
- Risparmio derivanti riduzione dei cosiddetti “oneri impropri”: dal 2014 opera una misura compensativa rivolta alla diminuzione del costo del lavoro ovvero la riduzione di quell’insieme di oneri gravanti sul lavoro dipendente destinati ad esempio al finanziamento degli interventi a sostegno delle indennità di disoccupazione, dell’indennità di malattia e maternità. Tale beneficio opera nella misura dello 0,28% della RAL di ogni lavoratore.
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