Sempre nell’ottica di incentivare la rioccupazione dei soggetti titolari di Rdc, tra le altre misure di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, è stata introdotta una norma che definisce un incentivo di tipo contributivo nei confronti dei datori di lavoro che decidono di assumere soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza.
Prima di specificarne gli ambiti di applicazione, l’importo e la durata, però, vogliamo ricordare che, – a partire da questo mese – sono partite le attività di controllo da parte dell’ispettorato nazionale del lavoro (Inl).
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La verifica di eventuali irregolarità, infatti, non è indirizzata solo nei confronti dei titolari di Rdc, ma anche verso le aziende che ne traggono illecito beneficio.
Secondo quando riportato da Danilo Papa, – direttore generale di Vigilanza dell’Inl – l’attività di Ispettorato 2018 è stata caratterizzata da una forte accelerazione. La quota delle aziende in cui sono stati accertati illeciti ammontano a 98.255, con un tasso di irregolarità pari al 70 per cento (+5% rispetto al 2017). Sempre seguendo quanto affermato da Danilo Papa, le principali irregolarità sarebbero state registrate nel settore edile, ma anche nei servizi di alloggio e ristorazione, oltre che nel commercio.
Ad oggi, l’ammontare di contributi e premi evasi recuperati grazie ai controlli nel 2018, è arrivato a 1 miliardo e 350 milioni di euro (+23% rispetto al 2017). Alla luce di questi dati e attraverso le risorse inserite in manovra, – sempre stando alle affermazioni riportate dall’Ispettorato – pare che il personale relativo alla task force sui controlli in materia di lavoro e legislazione sociale sarà ulteriormente aumentato.
Fatta premessa della parte “grave”, passiamo agli sgravi contributivi contemplati.
Quali sono gli ambiti di applicazione dei benefici previsti per i datori di lavoro?
I datori di lavoro privati (comprese le società cooperative, i soggetti non imprenditori, le aziende private a partecipazione pubblica e gli Enti pubblici economici), devono preventivamente comunicare le disponibilità dei posti vacanti nella propria azienda alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.
Lo sgravio contributivo, inoltre, è rivolto solo alle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori percettori di Rdc e, per evitare di subire una futura azione di recupero da parte dell’Istituto Previdenziale, oltre a dover essere in regola con gli adempimenti contributivi e assistenziali, è assolutamente fatto divieto al datore di lavoro di licenziare il dipendente assunto per i successivi 36 mesi (fatta eccezione i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo, oltre che alle dimissioni spontanee o alle risoluzioni consensuali del rapporto).
Nel caso in cui qualcuno di questi adempimenti non venga rispettato, si avrà la decadenza del beneficio e anche l’obbligo di restituzione dell’agevolazione fruita, maggiorata delle sanzioni civili di cui all’art. 116, co. 8, lett. a), L. n. 388/2000.
Ma a quanto ammontano la durata e l’importo delle agevolazioni?
Per quanto riguarda l’importo del beneficio, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto di assunzione. La durata, invece, è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro/mese e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
L’importo massimo di beneficio mensile, ad ogni modo, non può superare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali.
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