Premettendo che l’assemblea è l’organo competente a determinare il compenso degli amministratori e che, quindi, è nullo ogni atto di autodeterminazione del compenso da parte degli amministratori, ecco su quali punti verte il trattamento fiscale e previdenziale.
Compensi agli amministratori: trattamento fiscale
I compensi corrisposti agli amministratori delle società sono deducibili, da parte della società erogante, secondo il criterio di cassa, con riferimento all’esercizio in cui sono corrisposti in deroga al criterio di competenza generalmente applicabile al reddito d’impresa.
Deducibilità dei compensi:
Tale deducibilità deve essere valutata con prudenza perché, se corrisposti in misura eccessiva, possono risultare estranei all’attività dell’impresa, violando il principio di inerenza.
Gli amministratori, oltre al compenso di cui sopra, possono percepire anche rimborsi o indennità:
Compensi agli amministratori: trattamento previdenziale
Gli amministratori di società sono obbligati a iscriversi in Gestione separata Inps e, attraverso l’interpretazione fornita dal DL 78/2010, viene ristretto il divieto di contemporanea iscrizione a più assicurazioni alle sole attività d’impresa, assoggettando ai contributi in Cassa-separata i compensi di amministratori di società. Rimangono esonerati dalla contribuzione coloro che avevano già compiuto 65 anni all’entrata in vigore della gestione separata (1 aprile o 30 giugno 2006) e coloro che alla stessa data avevano compiuto 60 anni e abbiano richiesto la cancellazione dalla gestione separata.
L’obbligo contributivo incombe sia in capo al prestatore sia in capo alla società committente, nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, l’aliquota è stata portata al 34,23% in virtù del progressivo incremento della contribuzione (legge 92/2012), con riduzione al 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
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