Soprattutto in questo periodo, con forti oscillazione di temperatura, capita con una certa frequenza che il lavoratore subordinato si possa ammalare e non sia in condizioni di effettuare la prestazione lavorativa.
L’evento di malattia del lavoratore è una della cause di sospensione temporanea del lavoro espressamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In altre parole, il collaboratore avrà diritto a ricevere il relativo trattamento previdenziale, la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalla legge. Unito a ciò, questi avrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino al proprio rientro dal periodo di degenza.
Tuttavia, in caso di malattia o infortuni, il lavoratore dovrà comunque assolvere a una serie di doveri.
Come funziona la malattia del lavoratore? Spiegazione step by step
Per garantirsi tutte le tutele previste in caso di malattia e/o infortunio, fosse anche per un solo giorno, il lavoratore dipendente dovrà adempiere a una serie di specifici obblighi, previsti non solo dai regolamenti aziendali, ma anche dai contratti collettivi applicabili e dalle legge stessa. La comunicazione dello stato di degenza dovrà essere comunicato non soltanto alla propria azienda, ma anche nei confronti dell’INPS, quale soggetto cui spetta almeno parte dell’indennità prevista.
Gli step principali previsti da parte del lavoratore che accusi lo stato morboso sono i seguenti:
- Comunicare al datore di lavoro (o all’ufficio dedicato) con la massima tempestività e, in modo auspicabile, prima dell’inizio del proprio orario di lavoro, l’impossibilità di prestare la propria attività lavorativa;
- Certificare lo stato patologico attraverso il proprio medico curante, il quale provvederà a compilare un’idonea attestazione dello stato di malattia attraverso il Servizio Sanitario Nazionale;
- Il certificato di malattia verrà trasmesso per via telematica all’INPS, mentre il lavoratore, – in parallelo – dovrà comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro o all’ufficio dedicato;
- Rendersi reperibile presso la propria residenza e/o domicilio (dichiarato nella certificazione stessa), in caso di eventuali visite di controllo che potrebbero essere predisposte direttamente dal datore di lavoro se non dall’ufficio INPS. Si tratta della cosiddetta “visita fiscale”, la cui reperibilità deve essere garantita in base a fasce orarie stabilite dal contratto collettivo di appartenenza.
Che cos’è il certificato di malattia?
Si tratta di un giustificativo della propria assenza che deve essere corrisposto non solo al datore di lavoro, previa specifico numero di protocollo, ma anche inviato all’ufficio INPS. Questo serve a evitare che la malattia venga bollata come “assenza ingiustificata”, con tutti gli annessi e connessi. In tale attestazione dello stato di degenza, saranno anche opportunamente indicati i giorni di assenza previsti in base alla patologia.
Il certificato di malattia può essere redatto da un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (come i medici ospedalieri) o da un medico convenzionato con il SSN (come i medici di medicina generale). Il medico invia il certificato per via telematica direttamente all’INPS, che potrà quindi calcolare la relativa indennità di malattia.
Le indicazioni riportate nel certificato saranno le seguenti:
- Nome, cognome e qualifica del medico emittente;
- I dati del paziente, ivi compresi l’indirizzo di residenza/domicilio a cui saranno inviate eventuali visite di accertamento;
- La prognosi, cioè il numero di giorni di malattia/assenza previsti;
- Il luogo e la data di rilascio del certificato (quest’ultima, farà fede come data di inizio della malattia).
Per ulteriori dettagli, visitare la pagina dedicata al certificato di malattia del sito nazionale INPS.
Quali sono le modalità di comunicazione del proprio stato di malattia?
Come abbiamo visto, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente il proprio stato di malattia e l’imminente assenza a lavoro. Per quello che concerne le modalità con cui questa informazione può essere trasmessa, non ci sono particolare indicazioni. Pertanto, è possibile ritenere sufficiente anche una mera telefonata, una e-mail o un messaggio tramite smartphone. La comunicazione, laddove il lavoratore fosse impossibilitato, può avvenire anche tramite interposta persona.
Obbligo di reperibilità nello specifico
Durante il periodo di assenza per malattia, il lavoratore è tenuto a rispettare le c.d. fasce di reperibilità in cui deve rendersi disponibile all’eventuale visita di controllo. Il rispetto delle fasce orarie costituisce un obbligo per il lavoratore in quanto l’assenza renderebbe di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integrando un inadempimento sia nei confronti dell’Istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro.
L’obbligo di reperibilità sussiste per tutte le giornate, anche non lavorative o festive, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Laddove il lavoratore risulti assente alla visita, il medico di controllo dovrà:
- Rilasciare un avviso recante l’invito al lavoratore malato di presentarsi il primo giorno successivo non-festivo alla visita medica di controllo ambulatoriale;
- Comunicare l’assenza presso il domicilio del lavoratore all’INPS, che provvederà a informare il datore di lavoro.
Salvo le ipotesi in cui l’assenza venga giustificata dal lavoratore, l’eventuale inadempienza dell’obbligo di reperibilità presso il domicilio risultante dal certificato medico comporta una perdita del trattamento economico a carico INPS secondo le seguenti misure:
-
assenza alla prima visita – 100% dell’indennità per i primi dieci giorni di malattia;
-
assenza alla seconda visita – 50% dell’indennità per il periodo residuo;
-
assenza alla terza visita – interruzione di tutte le erogazioni fino alla conclusione del periodo di malattia.
ATTENZIONE! La perdita dell’indennità a carico INPS fa decadere conseguentemente anche l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro prescritta dal CCNL. Dal punto di vista sanzionatorio, oltre alla perdita dell’indennità, il lavoratore è passibile di procedimento disciplinare ex art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Che cosa succede se il lavoratore non ottempera ai doveri previsti in caso di malattia?
L’inosservanza di uno o più obblighi previsti dal contratto di lavoro in caso di sospensione dell’attività lavorativa per malattia, oltre che inficiare al diritto della corresponsione dell’indennità, può comportare una responsabilità disciplinare in capo al lavoratore inadempiente, secondo alle prescrizioni del regolamento aziendale in uso, ovvero della contrattazione collettiva applicata.
Ad esempio, il dipendente che non comunichi l’assenza per malattia o non presenti il relativo certificato medico potrebbe risultare assente ingiustificato e incorrere nelle relative sanzioni disciplinari.
Allo stesso modo, il dipendente non reperibile alla prima visita di controllo e che non fornisca valida giustificazione all’INPS potrebbe perdere il diritto a ricevere l’indennità economica per i primi dieci giorni di malattia (ulteriori riduzioni al trattamento economico spettante sono previste nel caso in cui il lavoratore risulti assente in modo ingiustificato a una seconda e a una terza visita fiscale).
Che cosa deve fare il datore di lavoro con l’attestazione dello stato di malattia?
Il datore di lavoro può consultare l’attestato di malattia di un proprio dipendente accedendo all’apposita pagina del portale dell’INPS. Per accedere al servizio, dovrà inserire:
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Il codice fiscale del dipendente;
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Il numero di protocollo del certificato (PUC) ricevuto dal lavoratore;
-
Il codice di controllo.
Facendo clic su “Avvia ricerca” sarà quindi possibile visualizzare le informazioni e salvarle. Tali informazioni andranno trasmesse all’ufficio o al consulente che si occupa dell’elaborazione delle buste paga per il calcolo corretto dello stipendio del lavoratore. Tale calcolo dovrà infatti valutare la durata dell’assenza, la copertura economica della malattia da parte del datore di lavoro nel cosiddetto “periodo di carenza” (i primi tre giorni di malattia), l’indennità a carico dell’INPS e l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro prevista dal CCNL di riferimento.
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