Agosto, spesso, è il mese in cui vengono godute la maggior parte delle ferie: le imprese chiudono temporaneamente le porte e gli specialisti sospendono per un po’ le proprie attività. Ma non sempre le ferie sono ad agosto e, soprattutto, non sempre sono tutti d’accordo sulla quantità e il periodo di fruizione di queste.
Cosa prevede la normativa?
Il periodo minimo annuale di ferie retribuite è contenuto, oltre che nella Costituzione, anche nell’art. 2109 del codice civile e nell’art. 10 del D.lgs n. 66 /2003.
In base a questo, il godimento delle ferie:
- Deve essere per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione (cioè entro il 31 dicembre);
- Per le restanti due settimane, o il differente periodo residuo, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Lo stesso Ministero del lavoro, – con la circolare numero 8/2005 – ha sancito che i periodi di ferie possono essere così suddivisi:
- le due settimane da fruire entro l’anno di maturazione, anche in maniera ininterrotta se vi è richiesta del dipendente che deve essere formulata tempestivamente al fine di consentire all’azienda di valutare le esigenze aziendali e le esigenze personali del dipendente;
- il secondo periodo di due settimane da fruire anche in modo frazionato entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione;
- il terzo periodo con gli ulteriori giorni di ferie previsti dal CCNL può essere fruito anche in modo frazionato.
Chi decide la modalità di fruizione
Durata e collocazione temporale del periodo di ferie, generalmente, vengono decise attraverso la modulazione di un piano accordato, in ultima battuta, dal datore di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro determina il periodo feriale, ma non può e non deve operare la fissazione di ferie individuali in modo arbitrario. Al momento della decisione, quindi, deve essere grado di mediare bene tra quelle che sono le esigenze aziendali e gli interessi dei propri collaboratori.
Una volta stabilito un piano di ferie, questo può essere modificato solo rispetto a una reale e imprevista riconsiderazione delle esigenze aziendali. In ogni caso, la sua comunicazione deve essere trasmessa con congruo preavviso e non dopo l’inizio delle ferie stesse.
I casi in cui si può essere richiamati a lavoro
Esistono casi in cui i datori di lavoro possono richiamare a servizi i propri collaboratori. Questo accade molto raramente e solo quando la richiesta è fortemente motivata da impreviste esigenze lavorative o produttive.
In casi come questo, sempre se previsto dal contratto collettivo in essere, l’impresa è tenuta a rimborsare ai lavoratori le spese di viaggio, vitto e alloggio che gli stessi sono costretti a sostenere a causa dell’interruzione anticipata delle ferie.
Diversamente, cosa sono le ferie forzate?
Come si evince dal nome, si tratta di un periodo di astensione imposto dal datore di lavoro. In questo caso, non esiste una norme che sancisce quando possa essere orinato un periodo di ferie forzate. I motivi che portano a questa decisione possono essere vari: può succedere che l’impresa si a costretta a sospendere, per un certo periodo, la propria attività (es. ristrutturazione della sede), oppure esiste un regolamento interno all’azienda che stabilisce il periodo delle cosiddette ferie forzate.
Chiusura Studio Meri Pieri
Dopo tutto questo parlare di ferie, ci è venuta voglia di andare in vacanza anche a noi!
Lo Studio riaprirà il 22 agosto.
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