Che cos’è la domanda ANF online?
La domanda ANF online è la nuova procedura attraverso cui è possibile richiedere gli assegni per il nucleo familiare. Come comunicato con la circolare n. 45 del 20 marzo 2019, a partire dal 1° aprile di quest’anno, la domanda ANF dovrà essere presentata all’Inps esclusivamente online.
Come fare per richiedere gli assegni familiari?
Il modulo per richiederli, dallo scorso primo aprile, da cartaceo è divenuto telematico (modulo ANF/DIP SR) e dovrà essere inoltrato online all’Inps o, in alternativa, attraverso il patronato o gli altri intermediari dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Come specificato nella circolare del 20 marzo, quindi, ai lavoratori dipendenti privati non sarà più consentito portare tale domanda al proprio titolare attraverso il modello cartaceo. Solo in modo telematico e direttamente all’Inps.
Ecco riassunte le modalità per la richiesta della corresponsione degli assegni:
- WEB, attraverso il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Ad ogni modo, le domande presentate entro il 31 marzo nelle previgenti modalità, non dovranno essere nuovamente inoltrate online. In questo caso, esse saranno processate in base alla precedente modalità cartacea.
Chi riguarda la nuova procedura di presentazione della domanda ANF?
La nuova procedura di presentazione della domanda riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Resta inalterata, infatti, la modalità di richiesta per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, che continueranno a far pervenire tale domanda al proprio datore di lavoro in modo cartaceo.
A questo proposito, inoltre, ricordiamo che l’assegno per il nucleo familiare ANF spetta a tutti i lavoratori dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più soggetti e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge di anno in anno (tabelle dei limiti aggiornate e visibili sul sito dell’Inps).
Perché è stata introdotta questa novità?
La motivazione di questa modifica per quanto riguarda la compilazione e l’invio della domanda è duplice:
- Assicurare un maggior rispetto della privacy ai lavoratori dipendenti;
- Garantire loro un corretto calcolo dell’importo spettante.
Come viene calcolato l’importo dovuto al lavoratore?
Una volta ricevute le domande, secondo le nuove disposizioni introdotte dal primo aprile, sarà direttamente l’Inps a calcolare gli importi giornalieri e mensili degli assegni teoricamente spettanti al richiedente.
Tale calcolo verrà stabilito in base a:
- Composizione del nucleo familiare;
- Reddito relativo agli anni precedenti.
In caso di variazione della composizione del nucleo o all’aumento dei livelli di reddito, il soggetto interessato dovrà esibire, sempre telematicamente, una domanda di variazione attraverso la nuova procedura ANF/DIP.
Una volta trasmesso il modulo online all’Inps, i lavoratori potranno verificare l’esito della domanda caricata accedendo con le proprie credenziali nella sezione Consultazione domanda.
Quali sono i casi in cui deve essere richiesta l’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare?
Il lavoratore dipendente privato che presenta la domanda ANF/DIP è tenuto a inoltrare, sempre online, anche la domanda di autorizzazione ANF, cui devono essere allegati tutti i documenti utili alla valutazione e all’approvazione del diritto a tale corresponsione.
Casi in cui deve essere richiesta l’autorizzazione ANF:
- per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
- per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
- per minori in accasamento eterofamiliare;
- per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.
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