Verrebbe da pensare che Pasqua, in busta paga, risulti come un festivo non goduto. In realtà, non è così scontato. Nonostante questo giorno venga celebrato dalla più parte delle famiglie italiane, la Pasqua non è considerata al pari delle altre festività nazionali.
Lavoratori e giorni festivi
Generalmente, in occasione dei giorni “rossi” sul calendario, come la Pasqua, i collaboratori dipendenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro, mantenendo piena la retribuzione. E laddove la festività cade di domenica, risultando non goduta, al collaboratore spetta un bonus in busta paga. Quindi, sia nel caso di operai che per gli impiegati retribuiti in misura fissa, oltre alla regolare retribuzione, verrà calcolata una quota aggiuntiva giornaliera di retribuzione.
Quando, invece, il festivo non goduto ricorre di sabato (o diversa giornata non-lavorativa), la grande maggioranza dei contratti collettivi riconosce un giorno extra di permesso di cui godere in caso di necessità.
Ma torniamo a noi: dal momento che Pasqua cade, ogni anno e per forza di cose, di domenica, questo ci porta a pensare che il bonus in busta paga per festività non goduta spetti di default. Ma non è esattamente così.
Festività di Pasqua e busta paga
Nel caso della Pasqua è bene sottolineare che, – fatta eccezione per alcuni contratti collettivi – e nonostante si tratti una festività religiosa, questo giorno non è considerato festivo nel nostro ordinamento.
All’art. 2 della legge n. 260 del 27 maggio 1949 si ritrova un elenco dei giorni festivi, oltre alle domeniche. Nella fattispecie:
- il primo giorno dell’anno;
- il giorno dell’Epifania;
- il giorno della festa di San Giuseppe;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il giorno dell’Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il 1 maggio, festa del lavoro;
- il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
- il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
- il giorno di Ognissanti;
- il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale;
- il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
- il giorno di Natale;
- il giorno 26 dicembre.
Una modifica è stata poi effettuata dalla legge n. 54 del 1977, con la quale sono state “tagliate” 5 festività: San Giuseppe, l’ascensione, la festa dell’Unità nazionale, il Corpus domini e la festa di Santi Pietro e Paolo.
Tra i “grandi” assenti, come possiamo vedere, c’è anche la Pasqua.
Questo significa che chi lavorerà il prossimo 31 marzo, non è scontato che riceva il bonus per festività non goduta. Le uniche maggiorazioni e tutele (come l’astensione) sono quelle già previste da contratto per il lavoro di domenica.
E per quanto riguarda Pasquetta?
Le tutele per il giorno festivo verranno invece riconosciute nel giorno successivo: il Lunedì dell’Angelo, più comunemente conosciuto come Pasquetta, è infatti a tutti gli effetti un giorno festivo, con tutte le tutele del caso.
Ricordiamo poi che i contratti collettivi possono prevedere delle maggiori (e mai minori) tutele rispetto a quelle riconosciute dalla normativa nazionale. Potrebbe succedere, ad esempio, che un Ccnl stabilisca che anche la Pasqua debba essere considerata un giorno festivo.
Per questo motivo prima di essere certi che il 31 marzo non sia un giorno festivo vi consigliamo di controllare il contratto collettivo del vostro settore di riferimento e accertarvi che sia davvero così.
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