Dal 13 agosto, con il Decreto Trasparenza, sono entrati in vigore nuovi obblighi di comunicazione al lavoratore circa tutti i dettagli del contratto di lavoro. In altre parole, già dall’assunzione o al massimo entro un mese, il datore di lavoro dovrà fornire tutte le specifiche del contratto alla persona appena assunta.
Oltre agli obblighi informativi a carico dell’azienda, sono state introdotte nuove tutele per i lavoratori.
Lo spirito e i contenuti del testo del Decreto Trasparenza
Come dichiarato nel provvedimento europeo, lo scopo della nuova Direttiva è quello di “migliorare le condizioni di lavoro promuovendo occupazione più trasparente e prevedibile”.
I lavoratori, in questo senso, dovranno avere un facile e immediato accesso a tutte le informazioni riguardanti le loro condizioni di impiego, in particolare quelli in forme di lavoro subordinato nuove e non standard. Si vuole salvaguardare l’adattabilità e l’innovazione del mercato del lavoro, attraverso una trasparenza meglio organizzata e senza imporre oneri eccessivi alle imprese.
Tra gli elementi essenziali che il datore di lavoro dovrà trasmettere, in formato cartaceo o elettronico, troviamo:
- L’identità delle parti;
- Luogo di lavoro;
- Sede del datore di lavoro;
- Livello e qualifica del lavoratore;
- Data di inizio del rapporto di lavoro;
- Tipo di rapporto;
- Durata del contratto a termine;
- Durata del periodo di prova;
- Cumulo di impieghi;
- Diritto di precedenza;
- Diritto alla formazione;
- Preavviso in caso di recesso;
- Durata delle ferie;
- Congedi retribuiti;
- Retribuzione ed elementi costitutivi;
- Periodo e modalità di pagamento;
- Programmazione dell’orario normale di lavoro;
- Previsione di eventuali straordinari;
- Condizioni di cambiamento di turno;
- Contratto collettivo e aziendale.
La tempistica del Decreto Trasparenza
Tutte le informazioni sopracitate, dovranno essere inserite all’interno dei contratti di impiego al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o, al massimo, entro un mese dall’inizio dello stesso. Questo, a seconda della natura delle informazioni (essenziali o non essenziali, definite dallo stesso Decreto).
Applicazione
La normativa entrata in vigore lo scorso 13 agosto si applica a qualsiasi tipologia di rapporto, compresi: lavoro subordinato, anche agricolo; a tempo indeterminato o a termine; part-time, a collaborazione o a prestazione occasionale; pubblica amministrazione.
Restano sostanzialmente esclusi dalla nuova direttiva i rapporti autonomi, agenzia, impresa familiare, forme particolari di lavoro pubblico, contratti di durata pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali per 4 settimane consecutive.
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