Con l’avvento del Covid-19 ci siamo adeguati a una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da casa. Lo smart working, appunto. Diverso dal telelavoro, l’applicazione del lavoro agile, degli ultimi anni, differisce anche dal modello di libertà e responsabilità tratto dalla legge n.81/2017. Lo smart working, per molte realtà aziendali, è diventato la prassi e, in quanto tale, non sfugge agli obblighi di sicurezza.
Obblighi di sicurezza
Le norme emergenziali impongono esplicitamente il rispetto dei principi stabiliti dalla legge che tutela lo smart working (L. n.81/2017), con due deroghe:
- Non serve un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore;
- L’informativa scritta sui rischi può essere trasmessa dal datore di lavoro al lavoratore in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione messa a disposizione da parte dell’INAIL.
Responsabilità del datore di lavoro
Nonostante il lavoro venga svolto all’esterno dei locali aziendali, spetta al datore di lavoro individuare tutta una serie di rischi specifici che potrebbero interessare i lavoratori agili. Ma, soprattutto, è importante mettere in atto tutte le misure tecniche, procedurali e organizzative utili per evitare/fronteggiare tali eventuali rischi. Laddove scaturisce, per esempio, una malattia o un infortunio correlabili a un’inosservanza di tali obblighi, potrebbe emergere una responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo o lesione personale colposa.
In base all’art. 29-bis D. L. n. 23/2020, convertito nella legge 5 giugno 2020 n. 40, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare le misure prescritte nei protocolli, nelle linee guida e negli accordi, adempiendo all’art. 2087 del codice civile. La colpa del datore di lavoro, quindi, può consistere nella violazione dell’articolo 2087 del codice civile, ma anche nell’imprudenza, imperizia e inosservanza delle specifiche leggi in materia di sicurezza sul lavoro, a partire dal Testo Unico dedicato.
Particolare riguardo, inoltre, va tenuto rispetto ai lavoratori fragili aventi diritto al lavoro agile.
Diritto alla disconnessione
Per la prima volta nell’ordinamento italiano, si riconosce esplicitamente al lavoratore impiegato in modalità agile il diritto di disconnettersi rispetto alle strumentazioni tecnologiche e dalla piattaforme informatiche usate per portare avanti la prestazione di lavoro.
Si tratta della legge 6 maggio 2021, n. 61, di conversione del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, entrata in vigore il 13 maggio 2021. All’art. 2, comma 1-ter, recita infatti:
“Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”.
In base a questa, quindi, l’esercizio del diritto alla disconnessione non può avere ripercussione sul rapporto di lavoro o sulla retribuzione. Un decisivo passo in avanti rispetto alla legge 22 maggio 2017, n.81.
Principali rischi presenti nelle case dei lavoratori
Nello svolgimento dell’attività lavorativa in un ambiente chiuso, i lavoratori agili potrebbero essere soggetti a diverse tipologie di rischio. Tipo:
- Incendio;
- Terremoto;
- Rischio elettrico.
Oltre a questi, altri rischi cui i lavoratori agili possono andare incontro, sono:
- Psico-sociali (stress e technostress, organizzazione, equilibrio attività lavorativa – vita privata);
- Ergonomici (postura, illuminazione, microclima);
- Igieniche.
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