Per esigenze di domanda interna del mercato del lavoro, saranno oltre 30 mila i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia con il decreto flussi.
A prevederlo è stato il provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 84 del 9 aprile 2019. Come i precedenti, tale decreto riguarda in particolare i lavoratori stagionali che verranno impiegati prevalentemente nei settori dell’agricoltura e del turismo.
Come presentare la domanda
A partire dalle ore 09:00 dello scorso 16 aprile, per i datori di lavoro italiani intenzionati ad assumere, è scattato il via alla presentazione delle richieste per il nulla osta. Per i lavoratori stagionali, invece, la possibilità di presentare le istanze per il permesso di soggiorno, è stato reso possibile dal 24 aprile 2019.
Come?
- Attraverso la procedura per l’inoltro delle domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it;
- Per mezzo dell’autenticazione esclusivamente con credenziali SPID;
- Avvalendosi dei moduli per la precompilazione delle istanze di tutte le tipologie di ingressi, disponibili a partire dall’11 aprile 2019;
- Inviando le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per le conversioni, a partire dal 16 aprile 2019;
- Inviando le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale, a partire dal 24 aprile 2019.
Ripartizione quote di ingresso
Le quote di ingresso, ripartite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tra le regioni e le provincie autonome, potranno essere inviate fino al 31 dicembre 2019 e saranno così distinte:
- 12.850 per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni (cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine, di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, e di cittadini non comunitari per lavoro autonomo; conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo);
- 18.000 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea – Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).
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